Sul punto il Consiglio Nazionale Forense si è già espresso con il parere n. 3/2018, che per maggiore comodità si trascrive integralmente:
“Il CNF ha già avuto modo di affermare – in linea con la consolidata giurisprudenza delle SS.UU. (nn. 19547/10, 28049/08, 14213/05, 5559/02,10367/98) – che gli avvocati degli Enti pubblici devono occuparsi, in autonomia ed indipendenza da ogni altro ufficio, esclusivamente della trattazione degli affari legali dell’ente, con esclusione di ogni attività di gestione amministrativa (per tutte Sent. n. 114 del 22.7.15).
Dando per conosciuti e riscontrati dal COA gli elementi imprescindibili che hanno consentito l’iscrizione e la permanenza dell’avvocato nell’Elenco Speciale annesso all’Albo ex artt. 19 e 23 L. 247/12, giova ricordare come debbano sussistere le ulteriori “circostanze costituite dalla sostanziale estraneità del richiedente rispetto all’apparato amministrativo-burocratico dell’Ente, in posizione di indipendenza e di autonomia, con esclusione di ogni attività di gestione allo scopo di evitare qualsiasi rischio di condizionamento nell’esercizio della sua attività professionale” (Sent. CNF n.114/15 citata– conformi n. 158/12; n.133/09).
Ne deriva che l’avvocato-dipendente non può svolgere tali attività – di qualunque genere esse siano, ivi comprese quelle di natura disciplinare – nei confronti di altri dipendenti, tanto più che non sarebbe a ciò legittimato, essendo egli titolare della rappresentanza dell’Ente, solo nell’ambito del processo.
La difesa dell’Ente nella causa promossa dal dipendente che impugni la decisione assunta in suo danno – in sé considerata – non pone problemi in quanto, all’evidenza, tale incarico rientra nella funzione dell’Avvocato interno; come sopra precisato, è la “gestione” dell’attività amministrativa/disciplinare che ha dato origine all’azione giudiziale, che non gli compete, siccome estranea e contraria alle condizioni oggettive e soggettive che regolano la sua iscrizione ed il suo permanere nell’Elenco Speciale annesso all’Albo Avvocati.”.
Nei medesimi termini è resa la risposta al quesito.
Consiglio nazionale forense, parere n. 30 del 17 ottobre 2023
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 30 del 17 Ottobre 2023- Consiglio territoriale: COA Benevento, delibera (quesito)
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