Il Consiglio nazionale forense, che in sede d’impugnazione individua il trattamento sanzionatorio più favorevole in applicazione del criterio del “favor rei”, non è vincolato, ai fini della determinazione della sanzione tra il minimo ed il massimo, in forza del divieto di “reformatio in peius”, di cui al combinato disposto degli artt. 100 e 112 c.p.c., dal punto della cornice edittale prescelto nella decisione del CDD impugnata, purché non sia sovvertito il giudizio di disvalore espresso dal precedente giudice disciplinare.
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Scarpa), SS.UU., sentenza n. 30312 del 31 ottobre 2023
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 30312 del 31 Ottobre 2023 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 53 del 27 Marzo 2023
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