Il procedimento disciplinare innanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina ha natura amministrativa, sicché l’eventuale violazione delle regole che presiedono tale fase procedimentale non determina una nullità insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, ma una mera illegittimità amministrativa, che va eccepita nel corso del procedimento e che, in ogni caso, può essere sanata, laddove non comporti una lesione del diritto di difesa dell’interessato.
NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Patelli), sentenza n. 259 del 20 dicembre 2022.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 174 del 20 Settembre 2023 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera n. 150 del 03 Dicembre 2018 (censura)
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