E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato direttamente dal professionista che sia privo dello ius postulandi ex art. 63, I comma, d.p.r. n. 37/34, perché non iscritto all’albo professionale, e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 14 ottobre 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. SALIMBENE), sentenza del 8 giugno 2001, n. 120
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 120 del 08 Giugno 2001 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Ottobre 1993
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