Il procedimento disciplinare innanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina ha natura amministrativa, con la conseguenza che l’eventuale violazione delle regole che presiedono tale fase procedimentale non determina una nullità insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, ma una mera illegittimità amministrativa, che va eccepita nel corso del procedimento e che, in ogni caso, può essere sanata, laddove non comporti una lesione del diritto di difesa dell’interessato.
NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Melani Graverini), sentenza n. 242 del 3 dicembre 2022.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 174 del 20 Settembre 2023 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera n. 150 del 03 Dicembre 2018 (censura)
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