Nel giudizio di impugnazione dinanzi al Consiglio Nazionale Forense deve escludersi la legittimazione di terzi ossia di soggetti diversi dall’interessato, PM e COA (nella specie, trattavasi di impugnazione avverso il provvedimento di cancellazione dall’albo).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Patelli), sentenza n. 170 del 14 settembre 2023
NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Grasso), SS.UU, sentenza n. 23791 del 29 luglio 2022 (procedimento di cancellazione amministrativa dall’albo), nonché Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Garri), SS.UU., sentenza n. 25440 del 29 agosto 2023 (procedimento disciplinare). Il principio, peraltro, deve ritenersi pacifico quantomeno da Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Pauri), sentenza del 4 novembre 1999, n. 202.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 170 del 14 Settembre 2023 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Benevento, delibera n. 75 del 18 Febbraio 2022 (cancellazione amm.va)
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