Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. Infatti in materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la Corte d’appello. Ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 2 marzo 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. CRICRI’), sentenza del 8 giugno 2001, n. 119
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 119 del 08 Giugno 2001 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 02 Marzo 2000
0 Comment