Il professionista che in più occasioni si rivolga a magistrati con espressioni offensive e calunniose pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di probità e decoro propri della classe forense. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 13 marzo 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. TIRALE), sentenza del 8 giugno 2001, n. 118
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 118 del 08 Giugno 2001 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 13 Marzo 1997 (censura)
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