La rimozione da parte del professionista della causa di incompatibilità che aveva indotto il C.d.O. locale a provvedere alla cancellazione del professionista stesso, determina il venir meno della materia del contendere e l’annullamento, da parte del C.N.F., della delibera impugnata. (Nella specie l’avvocato nominato Vice pretore onorario aveva richiesto ed ottenuta la decadenza dall’incarico e quindi aveva eliminato la causa per la quale la cancellazione era stata disposta dal C.d.O. locale). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucera, 13 giugno 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. DANOVI), sentenza del 8 giugno 2001, n. 113
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 113 del 08 Giugno 2001 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Lucera, delibera del 13 Giugno 1998
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