La radiazione dall’albo divenuta definitiva e quindi eseguita nelle more di altro procedimento disciplinare, rende improcedibile quest’ultimo, quand’anche pendente in fase di gravame avanti al CNF, dovendo quindi dichiararsi il non luogo a provvedere in ordine all’impugnazione stessa (Nel caso di specie, l’incolpato aveva proposto impugnazione avverso la sanzione della sospensione disciplinare, allorché nelle more del procedimento stesso veniva eseguita, perché passata in giudicato, la sanzione della radiazione irrogatagli in diverso procedimento disciplinare per altri fatti di rilievo deontologico. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato il non luogo a provvedere in ordine al ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 154 del 25 luglio 2023
NOTA:
Esattamente in termini, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Scarano), sentenza n. 48 del 13 maggio 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Caia), sentenza n. 130 del 25 giugno 2021 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Scarano, rel. Caia), sentenza n. 110 del 22 maggio 2021.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 154 del 25 Luglio 2023 (estinzione) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Perugia, delibera del 23 Luglio 2019 (sospensione)
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