Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che trattenga somme di spettanza del cliente, non paghi alcune mensilità di stipendio e il trattamento di fine rapporto ad una propria dipendente e non dia chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie in considerazione delle gravi condizioni di salute in cui versava il professionista la sanzione della cancellazione è stata sostituita con la più lieve sanzione della sospensione per sei mesi). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 22 maggio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PANUCCIO), sentenza del 8 giugno 2001, n. 112
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 112 del 08 Giugno 2001 (accoglie) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 22 Maggio 2000 (cancellazione)
0 Comment