In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la determinazione della sanzione adeguata costituisce tipico apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità. Infatti, l’accertamento del fatto e l’apprezzamento della sua gravità ai fini della concreta individuazione della condotta costituente illecito disciplinare e della valutazione dell’adeguatezza della sanzione irrogata non può essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza. In definitiva, resta inammissibile ogni argomento con cui, nella sostanza, si intenda confutare in sede di Legittimità la scelta della sanzione più opportuna e la congruità di quella in concreto applicata.
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Criscuolo), SS.UU., sentenza n. 21311 del 19 luglio 2023
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 21311 del 19 Luglio 2023 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 257 del 20 Dicembre 2022
0 Comment