La produzione in giudizio di corrispondenza riservata è un illecito istantaneo

Ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare, la violazione del divieto di cui all’art. 48 cdf è un illecito deontologico di carattere istantaneo, che si consuma ed esaurisce al momento stesso della produzione in giudizio della corrispondenza riservata tra colleghi.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Consales), sentenza n. 148 dell’11 luglio 2023

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Di Giovanni), sentenza n. 221 del 25 novembre 2022, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Stoppani, rel. Corona), sentenza n. 18 del 1 febbraio 2021. Deve quindi ritenersi superato il precedente orientamento (secondo cui la produzione in giudizio di corrispondenza riservata sarebbe invece un illecito deontologico permanente o continuato,) sostenuto dalla giurisprudenza più risalente, tra cui: Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 26 settembre 2014, n. 117, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 luglio 2014, n. 101, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 7 ottobre 2013, n. 170.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 148 del 11 Luglio 2023 (accoglie) (prescrizione)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 29 Giugno 2019 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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