Con il procedimento disciplinare forense si persegue lo scopo di tutelare l’immagine, la dignità e il decoro della professione, accertando gli eventuali illeciti deontologici commessi dall’avvocato e irrogando le sanzioni previste. In tale sede non è pertanto configurabile un litisconsorzio necessario con terzi diversi dai soggetti legittimati (incolpato, PM e COA), poiché la funzione dell’istituto non è quella di tutelare il diritto di difesa dei litisconsorti pretermessi, protetti dall’inefficacia nei loro confronti di una pronuncia emessa a seguito di un giudizio a cui essi siano rimasti estranei, quanto piuttosto quella di tutelare chi ha proposto la domanda e che non sarebbe in grado di conseguire quanto richiesto se la sentenza non producesse effetti nei confronti di tutti i litisconsorti.
Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Garri), SS.UU., sentenza n. 25440 del 29 agosto 2023
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, seppur relativa al procedimento di cancellazione amministrativa dall’albo, Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Grasso), SS.UU, sentenza n. 23791 del 29 luglio 2022.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 25440 del 29 Agosto 2023 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 265 del 30 Dicembre 2022
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