La convocazione per la richiesta di chiarimenti effettuata dal C.d.O. prima dell’apertura del procedimento disciplinare, essendo finalizzata alla verifica della sussistenza dei fatti riferiti al professionista e ad una delibazione della loro eventuale rilevanza in campo disciplinare, non costituisce atto istruttorio, e non presuppone alcuna formale preventiva contestazione dei fatti addebitati al professionista. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Potenza, 24 aprile 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. TIRALE), sentenza del 8 giugno 2001, n. 109
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 109 del 08 Giugno 2001 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Potenza, delibera del 24 Aprile 1999 (sospensione)
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