Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con il collega dominus – Rapporti con i clienti – Dovere di probità e correttezza – Omesse informazioni al cliente e al dominus – Omessa restituzione di documenti – Trattenimento somme – Protesto sistematico di cambiali – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato domiciliatario che ometta di dare informazioni e di restituire documenti al collega dominus e al cliente, che trattenga somme avute in ragione del mandato ed emetta titoli di credito andati poi ripetutamente protestati. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per un anno). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ferrara, 30 ottobre 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BONZO), sentenza del 22 maggio 2001, n. 105

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 105 del 22 Maggio 2001 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera del 30 Ottobre 1997 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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