Ancorché nel giudizio elettorale il principio della specificità dei motivi di censura e dell’onere della prova sia da considerarsi attenuato, si richiede pur sempre, ai fini dell’ammissibilità del ricorso o delle singole doglianze, che l’atto introduttivo indichi la natura dei vizi denunziati ed almeno un principio di prova di specifiche anomalie, circostanziate e riscontrabili o specifici errori ed irregolarità delle operazioni stesse, onde evitare inammissibili azioni volte al semplice riesame del voto, cioè meramente esplorative (Nel caso di specie, il reclamo era stato proposto “senza polemizzare e solo per capire” la esatta conta dei voti, giacché il ricorrente aveva delle perplessità -indimostrate e meramente affermate- sull’esito elettorale).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Giovanni), sentenza n. 123 del 16 giugno 2023
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Caia), sentenza n. 78 del 4 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Secchieri), sentenza n. 76 del 4 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Caia), sentenza n. 78 del 4 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 25 del 22 marzo 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 25 giugno 2012, n. 91.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 123 del 16 Giugno 2023 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Rieti, delibera
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