La scadenza del mandato elettorale e la conseguente rinnovazione di un organismo elettivo comportano il venir meno dell’interesse alla decisione nei giudizi in cui si controverta della legittimità delle operazioni elettorali relative all’elezione dell’organismo scaduto, con la conseguenza che, pur se la circostanza emerga solo nel giudizio di legittimità, la Corte di Cassazione deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere; in particolare, questa dichiarazione deve avvenire anche d’ufficio sulla base di documenti agli atti che dimostrino il venir meno dell’interesse alla pronuncia sul fondo della questione e che, proprio perché in tal modo riguardanti l’ammissibilità del ricorso, possono essere per la prima volta depositati anche in sede di legittimità ex art. 372 cod.proc.civ..
Corte di Cassazione (pres. De Chiara, rel. Stalla), SS.UU., sentenza n. 21342 del 19 luglio 2023
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 21342 del 19 Luglio 2023 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 73 del 17 Settembre 2019
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