Ai fini della abilitazione all’esercizio dell’assistenza difensiva in un procedimento giurisdizionale davanti all’autorità giudiziaria italiana da parte di legale cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea, costituisce presupposto indispensabile la formale comunicazione prescritta dall’art. 9 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, diretta al presidente dell’ordine degli avvocati nella cui circoscrizione l’attività deve essere svolta, in difetto della quale il professionista – pur nominato difensore dell’imputato – non è abilitato a svolgere attività defensionale, dovendo, quindi, l’autorità procedente prescindere da tale nomina.
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