Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso la segreteria del Consiglio locale

E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense anziché, come previsto dall’art. 59 r.d. 37/1934 (espressamente richiamato dall’art. 37, co. 1, L. n. 247/2012), presso la segreteria del Consiglio territoriale competente. La ratio è quella di consentire (ex art. 35 c. 2 Reg.to n. 2/2014 CNF) all’organo disciplinare (CDD) ed a quello custode dell’albo (COA) di avere contezza immediata o dell’esecutorietà della decisione o di una eventuale iniziativa idonea ad impedirla.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Giraudo), sentenza n. 102 del 23 maggio 2023

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Giraudo), sentenza n. 103 del 23 maggio 2023

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 102 del 23 Maggio 2023 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera n. 33 del 03 Dicembre 2022 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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