Il praticante avvocato, che abbia compiuto il periodo di pratica forense e abbia conseguito il certificato di compiuta pratica o abbia comunque il diritto di ottenerlo, può restare iscritto nel registro senza limitazioni di tempo e sino a quando non avrà superato l’esame di avvocato. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ancona, 6 marzo 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CASALINI), sentenza del 22 maggio 2001, n. 98
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 98 del 22 Maggio 2001 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 06 Marzo 2000
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