Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che, pur assistendo il proprio cliente, agisca contro lo stesso per il pagamento di alcune spettanze professionali pregresse. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Busto Arsizio, 5 marzo 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SGROMO), sentenza del 22 maggio 2001, n. 95
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 95 del 22 Maggio 2001 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Busto Arsizio, delibera del 05 Marzo 1999 (avvertimento)
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