Elezioni forensi: sull’autonoma impugnazione del verbale di ammissione delle candidature

Ai sensi dell’art. 28, co. 12, L. n. 247/12, sono reclamabili avanti al Consiglio Nazionale Forense esclusivamente “i risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine”, nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, sicché i provvedimenti della Commissione elettorale, da considerarsi atti meramente interni al procedimento elettorale e ad esso strumentali (c.d. atti endoprocedimentali) non sono suscettibili di autonoma impugnazione, fatta salva l’ipotesi di diretta incisione sulla sfera giuridica del ricorrente.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Giovanni), sentenza n. 92 del 9 maggio 2023

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Standoli), sentenza n. 84 del 6 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Secchieri), sentenza n. 113 del 13 luglio 2020.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 92 del 09 Maggio 2023 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA S.M. Capua Vetere, delibera
Giurisprudenza CNF

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