Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che, per accreditarsi davanti al giudice, precisi ed enfatizzi il suo incarico di giudice di pace presso altro distretto e che in note difensive usi espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti del C.d.O.. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 19 maggio 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. CASALINI), sentenza del 22 maggio 2001, n. 93
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 93 del 22 Maggio 2001 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 19 Maggio 1998 (censura)
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