Ancorché nel giudizio elettorale il principio della specificità dei motivi di censura e dell’onere della prova sia da considerarsi attenuato, si richiede pur sempre, ai fini dell’ammissibilità del ricorso o delle singole doglianze, che l’atto introduttivo indichi la natura dei vizi denunziati ed il numero delle schede contestate; tutto ciò non in termini astratti, ma con riferimento a fattispecie concrete, onde evitare inammissibili azioni volte al mero riesame delle operazioni svolte, ovvero meramente esplorative, allegando almeno un principio di prova.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Caia), sentenza n. 78 del 4 maggio 2023
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 78 del 04 Maggio 2023 (respinge)- Consiglio territoriale: CDD, delibera
0 Comment