L’avvocato che chieda acconti eccessivi omettendone la fatturazione, non esegua il mandato oppure lo faccia con negligenza pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e diligenza propri della classe forense. (Nella specie la sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi sei a mesi due). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso la decisione del C.d.O. di Udine, 13 novembre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. CRICRI’), sentenza del 16 maggio 2001, n. 89
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 89 del 16 Maggio 2001 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 13 Novembre 1998 (sospensione)
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