Elezioni forensi: il reclamo del candidato non ammesso presuppone l’impugnazione della delibera di esclusione della sua candidatura

In tema di elezioni forensi, il candidato non ammesso ha l’onere di impugnare la delibera di esclusione delle candidature, in quanto immediatamente lesiva della sua sfera giuridica, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione, e non già in uno con la proclamazione degli eletti, a pena di inammissibilità del reclamo che riguardi soltanto l’atto conclusivo del procedimento elettorale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Caia), sentenza n. 68 del 26 aprile 2023

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 68 del 26 Aprile 2023 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment