L’art. 28, co. 12, L. n. 247/12, che regola l’impugnazione delle elezioni, prevede espressamente che sono reclamabili avanti al Consiglio Nazionale Forense esclusivamente “i risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine”, nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, sicché i provvedimenti della Commissione elettorale, da considerarsi atti meramente interni al procedimento elettorale e ad esso strumentali (c.d. atti endoprocedimentali) non sono suscettibili di autonoma impugnazione, fatta salva l’ipotesi di diretta incisione sulla sfera giuridica del ricorrente. Pertanto, è inammissibile il reclamo avverso il verbale della Commissione elettorale di ammissione della candidatura di un avvocato, che non determini alcun pregiudizio diretto nella propria sfera giuridica, giacché le relative censure avverso la candidatura contestata trovano la naturale sede nell’eventuale giudizio di impugnazione dei risultati elettorali.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Melogli), sentenza n. 65 del 26 aprile 2023
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Secchieri), sentenza n. 113 del 13 luglio 2020.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 65 del 26 Aprile 2023 (respinge)- Consiglio territoriale: CDD, delibera
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