L’ufficio del P.M. non può essere condannato al pagamento delle spese del giudizio (né al pagamento del doppio del contributo unificato ex art. 13 co. 1-quater DPR n. 115/2002) nell’ipotesi di soccombenza, trattandosi di organo propulsore dell’attività giurisdizionale cui sono attribuiti poteri, diversi da quelli svolti dalle parti, meramente processuali ed esercitati per dovere d’ufficio e nell’interesse pubblico (Nella specie, trattavasi di impugnaizone proposta dal PM al fine di ottenere dal CNF l’annullamento dell’iscrizione all’albo per asserito difetto del requisito della condotta irreprensibile).
NOTA:
In senso conforme, sebbene riferita all’impugnazione in sede di procedimento disciplinare, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Frasca), SS.UU, sentenza n. 19675 del 3 ottobre 2016.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 48 del 27 Marzo 2023 (respinge)- Consiglio territoriale: CDD Vibo Valentia, delibera del 07 Dicembre 2021
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