A differenza della previgente disciplina (art. 31 RDL n. 1578/1933), il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello non è più legittimato ad impugnare la delibera di iscrizione all’albo o al registro (arg. ex art. 17 L. n. 247/2012), ma esclusivamente quella di iscrizione alla sezione speciale dell’Albo degli avvocati stabiliti (art. 6 del D. Lgs. n. 96/2001).
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Iacona), sentenza n. 118 del 25 giugno 2022 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Baffa), sentenza del 22 dicembre 2017, n. 225.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 48 del 27 Marzo 2023 (respinge)- Consiglio territoriale: CDD Vibo Valentia, delibera del 07 Dicembre 2021
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