L’avvocato sottoposto a procedimento disciplinare che si concluda, in sede giurisdizionale, con l’assoluzione ha diritto a vedersi liquidate le spese processuali ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ., salvo compensazione delle stesse ex art. 92 cpc.
Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Cirillo), SS.UU., sentenza n. 19137 del 6 luglio 2023
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Merli), sentenza del 16 luglio 2015, n. 97, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 5 giugno 2014, n. 76, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 18 marzo 2014, n. 24. Contra, Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Rossi), sentenza del 10 gennaio 1997, n. 4.
Tuttavia, sul fatto che il PM non possa comunque essere condannato alle spese, v. Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Frasca), SS.UU, sentenza n. 19675 del 3 ottobre 2016.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 19137 del 06 Luglio 2023 (accoglie)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 219 del 25 Novembre 2022
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