Per la imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione (dolo generico o specifico), ma è sufficiente la presenza della volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto. (Rigetta il ricorso avverso decisione del C.d.O. di Torino, 19 ottobre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. PETIZIOL), sentenza del 16 maggio 2001, n. 87
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 87 del 16 Maggio 2001 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 19 Ottobre 1998 (archiviazione)
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