Il CNF ha giurisdizione speciale esclusiva in relazione ai provvedimenti disciplinari, così come a quelli in materia di albi, elenchi e registri, rilascio di certificato di compiuta pratica e contenzioso elettorale, a prescindere dalla consistenza della situazione giuridica soggettiva in contesa (diritto o interesse legittimo). Tale giurisdizione riguarda anche agli atti amministrativi presupposti e conseguenti, che pertanto non possono essere autonomamente impugnati dinanzi al TAR.
Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Iofrida), SS.UU., sentenza n. 19103 del 6 luglio 2023
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