L’iscrizione in più albi professionali è possibile solo nei casi espressamente consentiti

L’art. 18 L. n. 247/2012 stabilisce che la professione di avvocato è incompatibile “con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio”; mentre permette “l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro”. Tali eccezioni costituiscono un numerus clausus e non sono pertanto assoggettate ad interpretazione analogica, e ciò a prescindere dall’effettivo esercizio dell’attività professionale incompatibile, essendo infatti sufficiente la sola l’iscrizione in un albo professionale, diverso da quelli esplicitamente elencati, per poter determinare l’incompatibilità con quella nell’albo degli avvocati (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha affermato l’incompatibilità tra l’iscrizione all’albo degli Avvocati e quella degli Odontoiatri, in quanto siffatta ipotesi non è annoverata tra quelle che rendono possibile la contemporanea iscrizione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 46 del 27 marzo 2023

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Giusti), SS.UU, sentenza n. 26996 del 27 dicembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 15208 del 22 luglio 2016.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 46 del 27 Marzo 2023 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 24 Marzo 2022 (cancellazione amm.va)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 35981 del 27 Dicembre 2023 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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