Inammissibile l’impugnazione al CNF proposta a mezzo difensore non cassazionista o privo di procura speciale (se non pure sottoscritto dal ricorrente munito di jus postulandi)

Nel giudizio dinanzi al CNF, l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale, ovvero espressamente conferito per la fase di gravame in via autonoma e successiva alla decisione da impugnarsi, non potendosi fare riferimento a precedenti procure, quindi anche rilasciate per ogni fase e grado del giudizio (Nel caso di specie, il ricorso al CNF era stato proposto da avvocato non Cassazionista peraltro privo di procura speciale, ma NON pure sottoscritto personalmente dall’avvocato ricorrente munito di jus postulandi. Per tale ultima circostanza in applicazione del principio di cui in massima, il ricorso è stato dichiarato inammissibile).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Di Giovanni), sentenza n. 29 del 7 marzo 2023

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 29 del 07 Marzo 2023 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 09 Ottobre 2020 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment