L’ammissione della propria responsabilità disciplinare da parte del professionista incolpato in sede di procedimento dinanzi al Consiglio territoriale non può non essere valorizzata nell’ambito del complessivo giudizio relativo alla personalità dell’incolpato ai fini della determinazione della giusta sanzione, attestando la consapevolezza della contrarietà della condotta contestata alle regole del corretto agire professionale e di conseguente sanzionabilità dello stessa, nella prospettiva di non ripetere siffatti comportamenti (Nel caso di specie, anche in considerazione della mancanza di precedenti disciplinari e della particolare situazione personale dell’incolpato, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha mitigato in censura la sanzione disciplinare della sospensione di due mesi irrogata dal Consiglio territoriale).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Napoli), sentenza n. 28 del 7 marzo 2023
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 28 del 07 Marzo 2023 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Messina, delibera del 18 Settembre 2019 (sospensione)
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