Il rimborso forfetario non richiede una specifica istanza di parte

Il rimborso c.d. forfetario delle spese generali (ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.m. n. 140/2012) costituisce una componente delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge e compete automaticamente al difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, che deve ritenersi implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte soccombente.

Corte di Cassazione (pres. Di Virgilio, rel. Dongiacomo), Sez. II, sentenza n. 717 del 12 gennaio 2023

Giurisprudenza Cassazione

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