Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l’immagine dell’avvocato risulta compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Bertollini), sentenza n. 24 del 7 marzo 2023
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 24 del 27 Marzo 2023 (respinge) (archiviazione)- Consiglio territoriale: CDD Trieste, delibera del 14 Marzo 2022 (archiviazione)
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