Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedure e con valutazioni autonome rispetto al processo penale (art. 54 c. 1 L. n. 247/2012), sicché è irrilevante in sede deontologica l’eventuale concessione in ambito penale di attenuanti generiche così come la determinazione della pena secondo l’istituto della continuazione, perché l’apprezzamento dell’illiceità deontologica è riservato al giudice disciplinare alla luce della diversità dei rispettivi ordinamenti e dei loro presupposti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Ollà), sentenza n. 21 del 7 marzo 2023
NOTA:
In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Caia), sentenza n. 123 del 11 giugno 2021.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 21 del 07 Marzo 2023 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: CDD Palermo, delibera del 19 Novembre 2021 (radiazione)
0 Comment