Il sindacato di legittimità non riguarda il merito delle valutazioni disciplinari del CNF

Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonché ai sensi dell’art. 111 Cost. per vizio di motivazione, con la conseguenza che l’accertamento del fatto, l’apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito. Non è, quindi, consentito alle Sezioni Unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, se non nei limiti di una valutazione di esistenza del requisito della motivazione.

Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Marulli), SS.UU, sentenza n. 10810 del 24 aprile 2023

Classificazione

- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 10810 del 24 Aprile 2023 (respinge)
- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 133
abc, Giurisprudenza Cassazione

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