Ai sensi dell’art. 56 L. n. 247/2012, l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni (comma 1), che decorre dalla commissione del fatto o dalla cessazione della sua permanenza; l’interruzione della prescrizione fa decorrere un nuovo termine di cinque anni (comma 3), ma in nessun caso il termine prescrizionale complessivo può essere superiore a sette anni e sei mesi, scomputato il tempo delle eventuali sospensioni.
Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Rubino), SS.UU, sentenza n. 10085 del 14 aprile 2023
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 10085 del 14 Aprile 2023 (accoglie)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 106
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