Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Trattenimento somme a compensazione di onorari – Omesso rendiconto – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che trattenga somme a compensazione di onorari omettendo, peraltro, di dare il rendiconto dell’attività svolta. (Nella specie, in considerazione del fatto che in effetti il professionista vantava un credito verso il cliente più alto della somma trattenuta, e che probabilmente vi era stato un equivoco in relazione alla possibilità di trattenerle, la sanzione della sospensione per mesi quattro è stata sostituita dalla più lieve sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Arezzo, 27 novembre 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. CASALINI), sentenza del 16 maggio 2001, n. 82

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 82 del 16 Maggio 2001 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Arezzo, delibera del 27 Novembre 1999 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment