I tre atti idonei a interrompere la prescrizione disciplinare

L’art. 56 L. n. 247/2012 individua gli atti in grado di interrompere il termine di sei anni della prescrizione dell’azione disciplinare, ovvero: 1) la comunicazione all’iscritto della notizia dell’illecito; 2) la notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e 3) della sentenza pronunciata dal CNF su ricorso. Dal compimento di tali atti comincia a decorrere un nuovo termine di cinque anni, fermo restando che il procedimento disciplinare non può eccedere la durata massima di sette anni e mezzo.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Pardi), sentenza n. 14 del 28 febbraio 2023

NOTA:
Invece, sull’idoneità di qualunque atto procedimentale di natura propulsiva (esempio: atti di impugnazione), o probatoria (esempio: interrogatorio dell’avvocato sottoposto al procedimento), o decisoria ad interrompere la prescrizione secondo la previgente disciplina normativa (art. 51 R.D. 1578/1933), anche a prescindere dalla notifica degli atti stessi al professionista, cfr. per tutte CNF n. 134/2022 e n. 15/2022.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 14 del 28 Febbraio 2023 (accoglie) (prescrizione)
- Consiglio territoriale: CDD Torino, delibera del 15 Maggio 2018 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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