Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che, dopo aver assunto nei confronti del collega avversario l’impegno di chiedere in udienza un differimento della discussione, abbia chiesto al collegio di pronunciarsi, venendo così meno alla promessa fatta al collega. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 24 febbraio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. ZURLO), sentenza del 16 maggio 2001, n. 81
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 81 del 16 Maggio 2001 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 24 Febbraio 1997 (censura)
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