L’avvocato, in caso di mancato pagamento da parte del cliente, non deve richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, salvo ne abbia fatta riserva (art. 29 cdf). In particolare, detta riserva deve essere espressa e chiara, sicché non sono a tal fine idonee frasi equivoche o generiche (Nel caso di specie, l’invio della relativa parcella era accompagnato dall’avviso che, in caso di mancato pagamento, il cliente sarebbe andato incontro all’”aggravio di ulteriori costi”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto che tale avviso non costituisse riserva ex art. 29 cdf, ma si riferisse invece alle spese di un eventuale recupero giudiziale del credito).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 11 del 28 Febbraio 2023 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 29 Giugno 2016 (censura)
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