Illecito permanente: la decisione di primo grado determina il dies a quo “alternativo” per evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’azione disciplinare

Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta. Tuttavia, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve in ogni caso essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Sorbi), sentenza n. 2 del 9 febbraio 2023

NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Rubino), SS.UU, sentenza n. 28468 del 30 settembre 2022, Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Manzon), SS.UU, sentenza n. 23239 del 26 luglio 2022 nonché Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Marulli), SS.UU, sentenza n. 26991 del 14 settembre 2022.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 2 del 09 Febbraio 2023 (respinge) (radiazione)
- Consiglio territoriale: CDD Ancona, delibera del 21 Giugno 2022 (radiazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 30650 del 03 Novembre 2023 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment