“Nuova” pregiudizialità penale: la sospensione del procedimento disciplinare è ora una (facoltativa) eccezione

Con l’entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54), la c.d. pregiudizialità penale ha subìto una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare “si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti” e “può” essere sospeso solo se ciò sia ritenuto “indispensabile”, ovvero quando dal giudice disciplinare sia reputata indispensabile l’acquisizione di elementi di prova apprendibili esclusivamente dal processo penale. Stante la regola dell’autonomia dei due processi (c.d. doppio binario), l’obbligo di motivazione deve considerarsi più cogente nel caso in cui il Giudice disciplinare ritenga in via di eccezione di esercitare discrezionalmente la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, e non nel caso contrario.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Sorbi), sentenza n. 2 del 9 febbraio 2023

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 2 del 09 Febbraio 2023 (respinge) (radiazione)
- Consiglio territoriale: CDD Ancona, delibera del 21 Giugno 2022 (radiazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 30650 del 03 Novembre 2023 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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