L’art. 56 della l. n. 247/2012, riguardando la prescrizione dell’illecito disciplinare, è norma di stretta interpretazione. Da ciò consegue che pur in presenza di un’antinomia interna tra primo e terzo comma, l’ordinario termine di prescrizione sessennale si contrae a cinque là dove il primo atto interruttivo intervenga entro l’anno dalla commissione del fatto, penalizzando di fatto l’organo disciplinare efficiente.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 271 del 30 dicembre 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 271 del 30 Dicembre 2022 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 51 del 10 Settembre 2021 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 22463 del 26 Luglio 2023 (respinge)
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