La valutazione della rilevanza deontologica delle espressioni rivolte al magistrato (art. 52 cdf) e dal contegno assunto nei suoi confronti (art. 53 cdf) non può prescindere dall’analisi del contesto in cui le condotte imputate all’avvocato si sono verificate. Sicché anche espressioni oggettivamente infelici possono rientrare nel limite della continenza nell’utilizzo del linguaggio che deve connotare l’agire dell’avvocato sia nella vita privata che nell’esercizio delle sue funzioni nell’ambito della giurisdizione senza assurgere ad illecito disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 280 del 31 dicembre 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 280 del 31 Dicembre 2022 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 11 Maggio 2018 (richiamo)
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