Avvocato – Procedimento disciplinare – Rigetto richiesta contributo assistenziale – Ricorso al C.N.F. – Inammissibilità.

È inammissibile, in quanto proposto contro una deliberazione del C.d.O. in materia che sfugge alla competenza giurisdizionale del C.N.F., il ricorso avverso il rigetto della richiesta di contributi assistenziali da prelevarsi presso i fondi disponibile della Cassa di previdenza. Infatti, gli atti impugnabili avanti al C.N.F. sono previsti in modo tassativo e riguardano esclusivamente le deliberazioni a mezzo delle quali il C.d.O., in applicazione dei poteri previsti dalla legge risolve e definisce le questioni sottoposte al sue esame in materia di iscrizione o cancellazione dall’albo, nonché in materia disciplinare. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Nicosia, 30 dicembre 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 7 maggio 2001, n. 74

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 74 del 07 Maggio 2001 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Nicosia, delibera del 30 Dicembre 1999
Giurisprudenza CNF

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